ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“Salute Salento”
STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Art. 1
E' costituita l'Associazione di volontariato denominata “Salute Salento”.
Essa rispetta integralmente la legge 266/1991 e la legge della Regione Puglia 11/1994. Come tale è apartitica, non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà. Potrà comunque svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che
ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.
Art. 2
L'Associazione ha sede in Cavallino-Castromediano (LE) via Seneca n° 20 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 3
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
OGGETTO
Art. 4
L'Associazione, il cui spirito si fonda sul pieno rispetto della dimensione culturale, spirituale e psico-fisica della persona, si pone l'obiettivo di:
- raccogliere, elaborare, divulgare e commentare dati, notizie, informazioni e conoscenze in ambito socio-sanitario, al fine di promuovere l’educazione sanitaria e la prevenzione delle patologie, per tutelare la salute e l’incolumità della persona. Mira inoltre ad acquisire e far conoscere i principali percorsi e tecniche diagnostico-terapeutiche, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una coscienza salutistica, intesa come presupposto per tutelare il benessere della persona.
A tale scopo l’associazione si propone di:
- svolgere attività di informazione e comunicazione giornalistica ed editoriale in ambito sanitario, compresa l’organizzazione di “Ufficio stampa” e “Comunicazione istituzionale”;
- in particolare intende istituire un sito web e un Portale on line, nel quale far confluire e quindi divulgare, le informazioni e le attività sanitarie e salutistiche gestite dalle agenzie del territorio. Dati e notizie che potrà raccogliere anche in proprio, attraverso Audit civico e rilevazioni di “Customer satisfation”.
- sviluppare progetti e partecipare a concorsi di idee; realizzare segreterie organizzative di congressi, convegni e giornate di studio in ambito socio-sanitario; avviare forum di discussione, mettendo al centro la salute; organizzare corsi e attività di formazione; divulgare ricerche, studi, inchieste, saggi e interventi, utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione;
- promuovere lo scambio e la condivisione di esperienze ed opinioni su argomenti socio-sanitari legati alle risorse, alla cultura e alle tradizioni del territorio, attraverso conferenze, convegni, meetings, riunioni, anche attraverso il web;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.
Per il perseguimento dei propri scopi sociali l’associazione può curare in proprio le testate giornalistiche e affidare la gestione commerciale del Portale a un’impresa esterna, per gli aspetti pubblicitari, di manutenzione del sito e di altre competenze logistiche.
Per svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'associazione utilizza ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, la collaborazione con gli Enti locali e le istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 266/1991, la partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi.
Qualora lo ritenga opportuno, l’Associazione potrà aderire ad organizzazioni ed organismi nazionali ed internazionali.
L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività ricreativa e compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.
L'Associazione è aperta a chiunque condivida i principi statutari di solidarietà.
L'Associazione è apartitica e si informa ai seguenti principi ispiratori:
assenza di fini di lucro anche indiretto; esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, agibilità democratica della struttura; devoluzione in beneficenza dell’intero patrimonio in caso di scioglimento o cessazione dell’associazione; elettività e gratuità delle cariche associative; esclusione dei soci temporanei; gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; sovranità dell'Assemblea dei soci; divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle attività economiche e commerciali marginali e ad esse strettamente connesse e/o accessorie, in quanto integrative delle stesse.
SOCI
Art. 5
L'associazione si compone di un numero illimitato di soci, delle seguenti categorie:
- soci fondatori, persone fisiche che hanno firmato l’atto costitutivo dell'Associazione;
- soci ordinari, persone fisiche di età superiore ai 18 anni, che si riconoscono negli scopi dell'Associazione e vi aderiscono versando una quota annua, il cui importo viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo;
- soci operativi, persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando un’ attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
- soci onorari, le persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore degli scopi dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo o motivi contingenti.
Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.
In particolare, tutti gli associati hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; hanno inoltre il diritto di accedere alle cariche associative.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, al fine di garantire l'effettività del rapporto medesimo. É esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Infine tutti i soci hanno il diritto di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di estrarne copia.
Possono chiedere di essere ammessi come soci soltanto le persone fisiche mediante presentazione di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo.
Art. 6
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'Associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
Art. 7
La qualità di socio può venir meno per espulsione, per recesso volontario e per decadenza.
Nel primo caso l'Assemblea delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto oppure qualora siano intervenuti gravi motivi, che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, ad esempio: per il venire meno dei requisiti richiesti per l'ammissione, per il compimento di illeciti penalmente rilevanti, per l'assenza ingiustificata e ripetuta in assemblea, per il rifiuto di uniformarsi alle delibere assembleari ecc.
Nel secondo caso ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
Nel terzo caso la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.
RISORSE ECONOMICHE
Art. 8
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi associativi saranno costituite:
a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
c) da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
d) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione.
L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'art. 5, comma 2, legge n. 266/1991.
Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 9
Sono organi dell'associazione:
a) Assemblea dei soci;
b) Consiglio Direttivo;
c) Presidente;
d) Segretario/tesoriere.
Tutte le cariche sono elettive e sono gratuite.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 10
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L'assemblea è il massimo organo deliberante.
In particolare l'assemblea ha il compito:
a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
b) di nominare i membri del Consiglio Direttivo;
c) di nominare i Revisori e i Garanti, ove previsti;
d) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
e) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
f) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.
Art. 11
L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione oppure per mezzo di posta elettronica certificata. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
Art. 12
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Art. 13
Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti e dei nulli. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.
L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal presidente dell'assemblea.
I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 14
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti, di cui la metà - arrotondata se necessario all'unità superiore - dovrà essere scelta tra i soci operativi; gli altri consiglieri dovranno essere scelti tra i soci ordinari.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Art. 15
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il presidente dell'associazione, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
Art. 16
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Art. 18
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
SEGRETARIO/TESORIERE
Art. 19
Al segretario/tesoriere spetta il compito di curare la gestione ordinaria, aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione.
PRESIDENTE
Art. 20
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.
Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.
Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 21
L'assemblea può eleggere un Collegio dei revisori composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. I Revisori durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.
Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'associazione. Le modalità di nomina dei revisore ed il funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione dell'Associazione. L'incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.
COLLEGIO DEI GARANTI
Art. 22
L'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti composto da tre soci eletti in assemblea.
I componenti del Collegio durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.
Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione; Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.
ESERCIZI SOCIALI
Art. 23
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
Gli Utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalle legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti.
SCIOGLIMENTO
Art. 24
In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
NORMA DI RINVIO
Art. 25
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alla legislazione regionale sul volontariato, e alle loro eventuali variazioni.